Versione “Ora per Allora” per il visto di conformità, l’asseverazione e l’attestazione della congruità dei costi, per avere la possibilità di cedere i crediti ancora presenti nel cassetto fiscale
L’articolo 33-ter del Dl n. 115/2022 (il decreto aiuti bis), introdotto dalla legge di conversione, ha limitato la responsabilità dei cessionari, che acquistano crediti relativi a detrazioni fiscali, alle sole ipotesi di colpa grave o dolo, qualora siano stati prodotti: il visto di conformità, l’asseverazione e l’attestazione della congruità dei costi.
Qualora l’acquisto sia riferito ad un credito per il quale la documentazione sopra richiamata non era ancora in tutto o in parte obbligatoria o non lo è tuttora (lavori ad edilizia libera ovvero di ammontare inferiore a 10mila euro), l’impresa che ha eseguito i lavori, per poter cedere il credito, potrà acquisire la documentazione mancante “ora per allora”.
Fonte
Il Sole 24 Ore | 29 novembre 2022 | NORME E TRIBUTI | p. 41 | di Claudio Carpentieri
