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Nessun bonus edilizio a chi non rispetta i diritti dei lavoratori.

Dal 27 maggio 2022 i benefici fiscali legati ai bonus edilizi saranno fruibili, per i lavori di importo superiore a 70.000 euro, a patto che l’impresa applichi i contratti collettivi del settore edile stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative

Nessun bonus edilizio a chi non rispetta i diritti dei lavoratori. Nuova stretta per le agevolazioni in edilizia, Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto-legge correttivo del 25 febbraio 2022, n. 13 (poi confluito nella Legge di Conversione del Decreto Sostegni-Ter) sono stati introdotti nuovi obblighi al fine di migliorare la qualità del lavoro in ambito edile e garantire maggiore sicurezza nei cantieri privati avviati per realizzare gli interventi agevolati dai bonus fiscali. Per poter usufruire dei Bonus Edilizi diventa condizione necessaria non il solo rispetto, bensì l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni più rappresentative. Per dimostrare la regolarità, il contratto collettivo applicato deve essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture relative all’esecuzione dei lavori edili.

Le imprese che realizzano i lavori dovranno dimostrare l’applicazione del contratto in riferimento al salario, all’orario, alle ferie, alle malattie ma anche alla formazione.

>> DURC di congruità: dal 1° novembre 2021 obbligo per cantieri pubblici e privati

Pertanto non potranno godere delle agevolazioni edilizie quei i lavori eseguiti da datori di lavoro che non applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali.

Da quando scatta il nuovo obbligo? L’emendamento 15.0.1000 al decreto Sostegni Ter, che recepisce il Decreto 13 viene introdotto il comma 2 all’articolo 28-quater, fissa al 27 maggio 2022 il termine per l’entrata in vigore delle norme sull’obbligo di utilizzare solo imprese con contratti del settore edile >> ecco il testo dell’emendamento

  • per i lavori superiori ai 70mila euro,
  • solo per i lavori edili indicati nell’allegato X del D.lgs. 81/2008.

Inoltre, per i bonus edilizi diversi dal Superbonus, l’obbligo si applica solo nel caso in cui si opti per sconto in fattura o cessione del credito.

Dal punto di vista adempimentale, il nuovo comma 43-bis, prevede due adempimenti imprescindibili
ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali:
– Indicare il contratto collettivo applicato “nell’atto 1°ADEMPIMENTO di affidamento
– Indicare il contratto collettivo applicato “nelle fatture emesse in
relazione all’esecuzione dei lavori”

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