La Cassazione, Con ordinanza 34151/2022 del 21 novembre, afferma che la comunicazione tardiva all’ENEA fa perdere il diritto all’Ecobonus
L’omessa comunicazione preventiva all’ENEA entro il termine specifico di sessanta giorni dalla fine dei lavori, costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica. E’ dunque inderogabile l’assolvimento di detto onere del contribuente per ottenere l’agevolazione.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si dispone che i soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi di cui all’art. 1, commi da 2 a 5, sono tenuti a:
- acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei successivi articoli 6, 7, 8 e 9;
- acquisire e a trasmettere entro sessanta giorni dalla fi ne dei lavori all’ENEA la documentazione cui ai successivi numeri 1 e 2, ottenendo ricevuta informatica:
- copia dell’attestato di certificazione energetica o dell’attestato di qualificazione energetica prodotto da un tecnico abilitato;
- scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
Inoltre, sempre entro i limiti temporali di cui sopra è necessario:
- effettuare il pagamento delle spese sostenute per eseguire gli interventi mediante bonifico bancario o postale ‘parlante’;
- conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la documentazione di cui alla lettera a), la ricevuta di cui alla lettera b), nonché le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi.