Chiarimento contenuto nella risposta dell’agenzia delle Entrate del 18-11-22, n. 560,
Se la cessione avviene entro il quinquennio, il calcolo della plusvalenza da tassare ad Irpef, non deve considerare l’eventuale fruizione di detrazioni fiscali, neanche nel caso di loro cessione a terzi o di sconto in fattura. Ai fini del calcolo della plusvalenza imponibile ai sensi dell’articolo 67 del Tuir, risulta irrilevante la circostanza che per le spese sostenute per l’acquisto dell’immobile, ceduto a titolo oneroso, si sia fruito di una detrazione. Agli stessi fini, risulta irrilevante anche che per queste spese sia stata esercitata l’opzione per la cessione del credito o per lo «sconto in fattura», trattandosi di una modalità alternativa alla fruizione diretta della predetta detrazione
Il Sole 24 Ore | 19 novembre 2022 | NORME E TRIBUTI | p. 26 | di Luca De Stefani
