Con la Faq del 28 gennaio si definisce un capitolo nebuloso di oltre un mese di incertezze
Si dovrebbe concludere così un periodo di confusione a seguito dei continui cambiamenti in corsa che hanno generato incertezze tra gli operatori e i consumatori alle prese con lo sfruttamento delle agevolazioni fiscali. Tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 i continui cambiamenti in corso avevano rallentato le procedure già di per se macchinose per chi aveva dei lavori di ristrutturazione in corso o si stava apprestando a darne inizio.
Ma facciamo un po’ di ordine
Con l’Art.1, comma 1 lett. b) del decreto-legge 11 novembre 2021 n.157 (decreto antifrode) si era introdotto l’obbligo del visto di visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese in caso di esercizio di opzione per lo sconto in fattura e cessione del credito anche per i Bonus diversi dal Superbonus.
Il suddetto decreto entrava in vigore dal 12 novembre 2021 e successivamente con un a circolare della Ade del 29 novembre 2021 la n.16/E, è stato chiarito che tale obbligo si applicava alle comunicazioni trasmesse in via telematica a decorrere dal 12 novembre stesso del 2021.
Pertanto, (salvo chi aveva già trasmesso la comunicazione indipendentemente da quando effettuato il pagamento e/o eseguito le opere) doveva ancora alla data del 12/11/21 effettuare la comunicazione si ritrovava a dover provvedere a questo ulteriore adempimento.
Ma successivamente con la legge n.234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio), vengono introdotte delle “semplificazioni” con l’Art. 1, comma 29 lettere b) si stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2022, « inserendolo nell’articolo 121 del Dl 19 maggio 2020 n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-ter,alla lettera b) » l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese previsto per la cessione del credito o lo sconto in fattura non si applicano per i Bonus diversi dal Superbonus «alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1,comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».
Altresì nella stessa legge All’Art.1 comma 41, si abroga il d.l. n.157 del 2021 (decreto antifrode), ma si precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.
Generando di fatto una finestra temporale dal 12 novembre al 31 dicembre 2021, e comunque per tutti quegli interventi effettuati nel 2021 e non ancora comunicati, in cui non era chiaro come ci si dovesse regolare, se non che pensare di dover adempiere ugualmente all’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione delle spese.

Con la Faq del 28 gennaio l’Agenzia delle Entrate, pare (fortunatamente) abbia scelto, la strada più semplice: non ha nessuna rilevanza la data di effettuazione della spesa, ma solo quella di comunicazione dell’opzione di sconto in fattura e cessione del credito. Pertanto, alle opere classificate come attività di edilizia libera (Allegato 1 “Glossario” DM 02/03/18, art.6 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, o della normativa regionale) e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, non necessito visto di conformità e dell’attestazione delle spese se comunicate successivamente al 01 gennaio 2022. [fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1,comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160].
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