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Bonus Facciate 2021 – chiarimenti e aggiornamenti

Febbraio 10, 2021

Il comma 219 della legge di bilancio 2020 ha introdotto il “bonus facciate”, che prevede: “per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degliedifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento.

L’agevolazione è stata estesa anche alle spese sostenute nel 2021 (legge 30 dicembre 2020 n. 178, legge di bilancio 2021, art. 1, comma 59).

Il Superbonus, per quanto importante ed imponente novità, limita gli interventi ai soli immobili di carattere residenziale (salvo casi particolari) mentre il “bonus facciate” permette di estendere l’accesso alla detrazione a tutti gli edifici di qualsiasi categoria catastale e qualsiasi destinazione d’uso. Nota di non poco conto considerando che, nelle città specialmente, si trovano edifici totalmente o in parte misti, con destinazione commerciale, direzionale o artigianale, le quali superfici superano nettamente il 50% rispetto a quelle residenziali.

Il limite massimo di spesa ammissibile non è stato mai indicato, ma deve essere congruo al valore degli interventi eseguiti, in accordo con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 14 febbraio 2020.

Gli interventi per cui spetta la detrazione riguardano la pulitura o tinteggiatura della facciata esterna, delle strutture opache e della finestra; il consolidamento, ripristino, miglioramento e rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio ma anche dei balconi, ornamenti, fregi, grondaie, pluviali, parapetti e cornici e la sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata. Importante considerazione da fare è la visibilità esterna di cui gode l’immobile, cioè, tutte le facciate anteriori, posteriori, frontali e principali devono essere ben visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 348 del 11/09/2020, chiarisce che se la facciata dell’edificio oggetto dei lavori è parzialmente visibile dalla strada, l’agevolazione spetta per tutta la facciata interna.

Il contribuente, che effettua interventi influenti dal punto di vista termico o su più del 10% dell’intonaco, deve effettuare gli stessi adempimenti previsti per l’Ecobonus pertanto: dovrà acquisire e conservare l’asseverazione di un tecnico abilitato che certifica la corrispondenza degli interventi effettuati e l’APE, redatta ed asseverata da un tecnico non coinvolto nei lavori, di ogni singola unità immobiliare per la quale si chiede la detrazione.

Sugli interventi influenti dal punto di vista termico si sono aperte due interpretazioni diverse: una da parte del MISE, che dichiara per il bonus facciate non sia necessaria l’asseverazione della congruità dei prezzi in quanto serva solamente per il “super-ecobonus” e “super-sismabonus”, mentre dall’altra l’ENEA, con aggiornamento del 25 gennaio 2021, in caso d’interventi dal punto di vista termico deve essere acquisita l’attestazione delle congruità delle spese.

Al giorno d’oggi il “bonus facciate” rappresenta una valida alternativa al recupero del decoro del patrimonio edilizio e con un’importante detrazione che però viene costantemente messo in ombra dalla ricerca ossessiva del Superbonus 110%.

Geom. Jordan Montescalari

Fonte
Legge 30 dicembre 2020, n. 178
Circolare n.24 del 8 Agosto 2020
Art. 121 Decreto Rilancio, n.34 D.L. 19 Maggio 2020
Il Sole 24 ore — 5 febbraio 2021
ENEA — aggiornamento 25 Gennaio 2021

Note alla presente:
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