Torniamo a parlare della misura introdotta dal Dl n.73 del 25 maggio 2021 all’Art.64 Misure tese ad agevolare l’acquisto della casa di abitazione ai giovani Under 36. Da subito la nuova norma ci ha particolarmente interessato in quanto dovrebbe incentivare l’acquisto di una nuova abitazione per una fascia di mercato particolarmente in fermento in questo periodo, ma come sottolineato nei nostri precedenti articoli del 16 maggio e 27 maggio (vedi in calce) non poco erano i dubbi e le incongruenze rilevate che di fatti in questi mesi abbiamo anche toccato con mano nella pratica in vari casi che ci siamo ritrovati al momento della definizione di un contratto di compravendita.
Prendono in esame le ultime novità cronologicamente emerse dai seguenti interventi delle agenzia delle entrate: “risposta interpello 01.1021 n.650, risposta interpello del 04.10.21 n. 653, circolare 12E del 14.10.21“, abbiamo finalmente dei chiarimenti ai dubbi e alla incongruenze riscontrate.
Andiamo ad elencare in sintesi le questioni (anche se sottolineiamo subito che non c’è soddisfazione tale da poter dare un pare totalmente favorevole da giudicare la norma effettivamente efficace e giustamente propositiva al fine dell’incentivo)
- Il requisito di età
- E’ stato chiarito che per l’applicabilità della agevolazione non bisogna compiere il 36° anno di età nell’anno solare in cui viene stipulato l’atto, dunque se anche al momento dell’acquisto non sono ancori stati compiuti i 36 anni, non si ha diritto alla agevolazione se poi questi vengono compiuti successivamente nello stesso anno solare.
- Imposte sulla registrazione del preliminare
- Confermato che non è possibile applicare l’agevolazione alle spese sostenute al momento della registrazione del preliminare, ma successivamente (entro i 3 anni dalla stipula) potrà esserne richiesto il rimborso)
- E’ possibile con le stesse modalità applicare la agevolazione agli acquisti da procedura competitiva (asta pubblica)
- Requisito Isee Under 40.000,00 –Circolare 12/E
- Per gli atti stipulatati nel 2021 il requisito Isee di riferimento è quello del 2019
- Il requisito Isee si applica anche nelle compravendite soggette ad Iva (anche se nel testo di legge, testualmente questo caso è stato totalmente dimenticato)
- Imposta di registro compravendite soggette a regime Iva
- Sono azzerate le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa prevista nelle compravendite soggette ad iva (200,00 euro ad imposta)
- Credito di imposta
- Non si perde il credito di imposta maturato precedentemente. Fortunatamente è stato chiarito questo aspetto che ci sembrava fra i tanti uno dei più incongruenti con la natura della agevolazione, anche se questo credito lo si potrà spendere solo per contributi maturati successivamente al rogito per contributi maturati.