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Superbonus: Immobili ad uso promiscuo

Il Superbonus è stato introdotto dal Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (il Decreto Rilancio) poi modificato durante la conversione in Legge, la n. 77 del 17 luglio 2020. Successivamente modificato ed integrato altre due volte dal Decreto Agosto e dalla Legge di Bilancio 2021.

Come già ripetuto più volte, gli interventi sugli immobili riconosciuti sono su:

– Parti comuni di edifici residenziali in condominio;

– Edifici residenziali unifamiliari e loro pertinenze;

– Unità residenziali funzionalmente indipendenti con almeno un accesso autonomo esterno e loro pertinenze;

– Appartamenti e loro pertinenze in condominio.

La maxi detrazione prevista dal Decreto Rilancio, si può dire che sia stata incentrata per tutti gli immobili con destinazione residenziale, mentre negozi, laboratori, uffici o anche abitazioni che però sono strumentali ad imprese sono esclusi.

Quest’ultimo caso è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n.65 del 28 gennaio 2021, dove l’istante dichiara di utilizzare occasionalmente, come bed and breakfast a conduzione familiare, l’immobile di proprietà in cui risiede.

L’Agenzia facendo riferimento anche alla risoluzione del 24 gennaio 2008 n.18/E, chiarisce che la detrazione va ridotta al 50 per cento anche nell’ipotesi specifica di interventi che interessino unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente, anche all’attività di Bed and Breakfast (occasionale o abituale).

Tale principio si applica anche nel caso del Superbonus. Per cui qualora sulla unità immobiliare residenziale adibita promiscuamente anche all’esercizio di attività commerciale siano realizzati interventi di riqualificazione energetica o riduzione del rischio sismico rientranti nei benefici previsti:

– dall’art. 119 del Decreto Rilancio (ecobonus e sismabonus 110%);

– dall’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n.63 del 2013 (sismabonus ordinario);

– dall’art. 14, del D.L. n. 63 del 2013 (ecobonus ordinario)

la relativa detrazione fiscale è calcolata sul 50 per cento delle spese sostenute.

Geom. Jordan Montescalari

Fonte
Decreto Legge n. 63 del 4 Giugno 2013
Art. 121 Decreto Rilancio, n.34 D.L. 19 Maggio 2020
Legge 77 del 1 Luglio 2020
Circolare n. 24/E del 8 Agosto 2020
Legge 178 del 30 Dicembre 2020

Note alla presente:
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